Se l'urna cineraria è affidata a un familiare, il luogo ordinario di conservazione è la sua residenza, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
L’affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell’urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo nè profanata. L’urna non può essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del Comune.
L’affidatario che cambia il luogo di conservazione dell’urna deve con sollecitudine comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione; se il nuovo luogo di conservazione è in un Comune diverso, prima di trasferire le ceneri si deve ottenere una nuova autorizzazione per l’affido e per il trasporto delle ceneri.
In caso di variazione di residenza nello stesso comune, non è necessario segnalare la variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, che si presume segua la residenza.
La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del Comune che ha autorizzato la cremazione; in tal caso, le ceneri dovranno essere consegnate al cinerario comune o tumulate in un cimitero.
Se vengono meno le condizioni di affidamento, l’urna deve essere riconsegnata all' autorità comunale che la conserverà all’interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa.
L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa del defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della L. 130/2001. Il provvedimento di autorizzazione di cui sopra, indica gli eventuali affidatari dell'urna cineraria. Il soggetto affidatario dell'urna cineraria sottoscrive un documento in cui viene indicato il luogo di destinazione dell'urna cineraria.
L'affidamento personale di un'urna cineraria consiste nella consegna dell’urna per la conservazione.
Non è ammessa la conservazione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
resa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.
*LEGGE 30 marzo 2001, n. 130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. (GU n.91 del 19-4-2001);
*LEGGE REGIONALE TOSCANA 31 maggio 2004, n. 29;
*LEGGE REGIONALE TOSCNA 12 NOVEMBRE 2013, N. 66.
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