L'imposta è dovuta, in via principale, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce ovvero fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto dovuto, da parte di uno dei soggetti indicati, ha effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati.
LE TARIFFE -
Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dal competente organo comunale entro il 31 Marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del medesimo anno.
In caso di mancata adozione di deliberazione, le tariffe si intendono automaticamente prorogate di anno in anno.
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