Passaporto mortuario

Passaporto mortuario

Ufficio: Servizi Demografici
Referente: Tamara La Russa
Indirizzo: Piazza Umberto I, 9
Tel: 055 8352524
Fax: 055 8351163
E-mail: demografici@comune.londa.fi.it
Orario di apertura: lunedì- sabato ore 09,00-12,00/giovedì anche 15,00-17,00 (mercoledì chiuso)

Modalità di richiesta

Per la domanda di autorizzazione, è possibile utilizzare i modelli allegati.

Informazioni

Il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 affronta il trasporto internazionale di cadaveri agli articoli 27, 28 e 29.

La Convenzione di Berlino, “Accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, fatto a Berlino il 10 febbraio 1937”, è stata ratificata con legge 1° luglio 1937, n. 1379 ed è in vigore dal 1 giugno 1938 e si applica al trasporto dei corpi, prevedendo uno speciale passaporto (passaporto mortuario) il più possibile conforme al modello che costituisce allegato alla Convenzione e rilasciato dall’autorità competente del luogo di decesso o di inumazione, se si tratta di resti esumati. Ne deriva che essa ha riguardo sia ai cadaveri che ai resti esumati e, per il caso di trasporti di ceneri e resti mortali completamente mineralizzati, si fa rinvio al punto 8.1) della circolare del ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Per la Convenzione, il rilascio del passaporto mortuario spetta alle autorità competenti sulla base di un estratto dell’atto di morte autenticato e delle dichiarazioni ufficiali stabilenti che il trasporto non solleva obiezione alcuna dal punto di vista igienico o dal punto di vista medico legale e che il corpo è stato collocato nella bara in conformità alle prescrizioni della Convenzione.

Operativamente, la prescrizione convenzione si attua in Italia con le seguenti modalità:

a.-        domanda di rilascio del provvedimento amministrativo di autorizzazione (passaporto mortuario) diretta all’autorità competente;

b.- estratto per riassunto dell’atto di morte {[1]};

c.-        certificazione dell’ASL attestante l’avvenuta osservanza delle disposizioni previste dalla Convenzione (vedi precedente punto 3.1.1), nonché di quelle dell’art. 32 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (c.d. trattamento antiputrefattivo). La competenza a rilasciare tale certificazione è dell’ASL e non è sostituibile, sia in relazione all’art. 2 Convenzione, all’art. 48 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dell’art. 49 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

d.- autorizzazione all’inumazione, oppure autorizzazione alla tumulazione, rilasciata ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, oppure autorizzazione alla cremazione rilasciata a sensi dell’art. 79 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per il rinvio di cui all’art. 74, comma 3 citato d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Si rappresenta che tale ultima ipotesi appare di scuola, essendo maggiormente prevedibile che la cremazione abbia luogo in Italia e, successivamente, debba un trasporto delle ceneri raccolte in urna, ma anche per l’inidoneità dell’autorizzazione alla cremazione rilasciata a termini dell’art. 79 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ai fini di una cremazione che debba, astrattamente, farsi all’estero, cioè in un ambito in cui la normativa dello Stato italiano non può produrre effetti.

Sia la domanda che l’autorizzazione al trasporto (passaporto mortuario) sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’ordine secondo le previsioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. (Finanze) 20 agosto 1992.



[1] - Con la circolare del Ministero della sanità n. 34 del 26 giugno 1993, punti 8.2 e 8.3, si dava l’indicazione per cui tale estratto per riassunto dovesse essere soggetto all’imposta di bollo, trascurando che con l’art. 7, comma 5 legge 29 dicembre 1990, n. 405, successivamente ripreso in nota dal D.M. (Finanze) 20 agosto 1992 (in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1992) era stata introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati ed estratti dai registri dello stato civile. Se ne da conto, in quanto le precedenti indicazioni ministeriali sono, a volte, riprese anche da qualche regione.

Normativa di riferimento

*DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria. (GU n.239 del 12-10-1990 - Suppl. Ordinario n. 63 )

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