Per la pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia esistono quattro tipi di licenza:
La pesca dilettantistica può essere esercitata da chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per una delle licenze di cui sopra alle lettere b), c).
La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido.
La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta:
a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da enti locali;
b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca;
c) per la pesca a pagamento negli impianti di cui all'articolo 12 e nelle acque in concessione.
L.R. 3-1-2005 n. 7
Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.
Pubblicata nel B.U. Toscana 12 gennaio 2005, n. 3, parte prima.
D.P.G.R. 22-8-2005 n. 54/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7
Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne). Pubblicato nel B.U. Toscana 24 agosto 2005, n. 35, parte prima.
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