Cambio di residenza in "tempo reale"

Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, che introduce il "cambio di residenza in tempo reale".

Dal 9 maggio entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, che introduce il "cambio di residenza in tempo reale".

Con Circolare n. 9/2012 il Ministero dell'Interno ha diramato le modalità di applicaizone dell'art. 5 del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5.

I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro Comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.

 

La trasmissione telematica e' consentita mediante una delle seguenti modalità:
a) sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;
b) identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune;
d) acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.
La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo (che a breve sarà pubblicato sia sul sito internet del Ministero dell'Interno che di questo Comune).
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre, come ora, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".
Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro i successivi 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni.

Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (innanzi tutto l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità previste nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

 


Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative al Comune di Londa, dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:

  • INDIRIZZO POSTALE (invio a mezzo raccomandata)

Comune di Londa
Ufficio Anagrafe
Piazza Umberto I, 9- 50060 Londa (FI)

 

  • COMUNE DI LONDA- SEDE

Ufficio Servizi Demografici, Piazza Umberto I, 9
Orario di apertura al pubblico
dal lunedì al sabato ore 09.00-12.00 (ad eccezione del mercoledì)
giovedì anche ore 15.00-17.00

Telefono: 0558352524
fax: 0558351163

 

Si allegano i nuovi modelli di dichiarazione e, per ogni ulteriore informazione, si invita a consultare il sito internet del Ministero dell'Interno: www.servizidemografici.interno.it.

Ultimo aggiornamento: Lun, 30/11/2015 - 12:52