Ai sensi dell’art. 1 del D.L n. 54 del 21/05/2013 è SOSPESO il versamento dell’acconto per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.
IMU 2013
Ai sensi dell’art. 1 del D.L n. 54 del 21/05/2013 è SOSPESO il versamento dell’acconto per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.
Restono escluse dalla sospensione e pertanto devono pagare regolarmente l’acconto, le abitazioni principali accatastate in cat. A/1, A/8 e A/9.
L’imposta è interamente versata al Comune con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale “D“ (immobili produttivi) che va versata allo Stato ( per la quota del 7,6 per mille) e al Comune la restante quota ( 2,3 per mille)
Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedono anagraficamente.
Sono considerate PERTINENZE dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata.
Sono SOSPESE dall’acconto IMU anche:
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 245 luglio 1977, n. 616.
- Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni
LE ALIQUOTE IN VIGORE PER L’ACCONTO IMU 2013 PER TUTTE LE CATEGORIE DI IMMOBILI NON ESCLUSI SONO LE SEGUENTI:
- 9,9 per mille per le abitazioni non destinate ad abitazione principale non assimilabili alle medesime e relative pertinenze;
- 8,9 per mille per immobili locati.
CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE SUL MODELLO F24
- Altri fabbricati cod. tributo 3918
- Fabbricati gruppo D per il 7,6 per mille allo Stato cod. tributo 3925 per la restante parte al Comune cod. tributo 3930.
SCADENZA acconto 17 giugno
La Dichiarazione IMU, se dovuta, deve essere presentata (utilizzando il modello ministeriale) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione. Ogni variazione avvenuta nel corso dell’anno 2013 dovrà pertanto essere dichiarata entro il 30 giugno 2014.
Per maggiori informazioni contattare:
Ufficio Tributi
0558352531